Il nostro statuto

STATUTO

del "CLUB ROMA RADAR"

 

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione “Club Roma Radar” in forma di associazione non riconosciuta.

ARTICOLO 2

L’associazione è apolitica e senza scopo di lucro ed ha per scopo la promozione, la pratica lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, ricreative e sportive, intese come mezzo di solidarietà sociale per la formazione psichica e morale dei soci, mediante l'organizzazione e la promozione di ogni forma di attività atta all'espletamento dei proponimenti sociali.

Sono peraltro vietate attività diverse non direttamente connesse con quanto previsto.

ARTICOLO 3

L’associazione ha sede in Roma, Via Appia Nuova, 1491.

ARTICOLO 4

Il Club Roma Radar si articola in tre sezioni principali, suddivise ciascuna in un numero illimitato di campi e di interessi:

1) Sezione culturale vera e propria: mostre, rassegne, spettacoli teatrali, foto, cinema, gallerie, musei, hobbistica varia, musica, biblioteca, seminari.

2) Sezione ricreativa: gite, ballo, crociere, soggiorni, settimane bianche, convenzioni speciali, organizzazione di tornei interni (ad esempio: dama, scacchi, carte e altre attività).

3) Sezione sportiva: partecipazione ed organizzazione di gare, tornei o eventi di carattere sportivo.

Ogni sezione verrà gestita da tre membri del Consiglio Direttivo, mentre i vari specifici campi di attività saranno affidati alla responsabilità di singoli soci interessati a carattere volontario.

I membri dovranno:

- coordinare con i soci responsabili l'attività di ogni singolo campo di interesse;

- presentare al consiglio direttivo, in base agli scopi ed alle necessità della loro sezione un programma preventivo ed un bilancio consuntivo;

- rispondere del loro operato all'assemblea dei soci ed al consiglio direttivo.

 

SOCI

ARTICOLO 5

I soci sono cosi suddivisi:

a) soci ordinari effettivi: tutti i dipendenti dell' E.N.A.V.  S.p.A. in servizio o in pensione che ne facciano richiesta;

b) soci affiliati: sono i membri del nucleo familiare del socio, la vedova o il vedovo, gli orfani;

c) soci aggregati: i dipendenti dell'Aeronautica Militare e delle aziende pubbliche e private collegate al sistema ATC.

Il Consiglio Direttivo emanerà all'inizio di ogni anno le norme relative al trattamento previsto (iscrizione annuale ed agevolazioni) per i soci.

l soci sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

I soci ordinari effettivi hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

In particolare hanno diritto ad esercitare il voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 7

L'ammissione a socio viene deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto sociale è per sua natura permanente, e non potrà essere mai temporaneo, se non per i casi previsti dallo Statuto o dal Codice Civile.

ARTICOLO 8

La qualifica di socio dà il diritto di partecipare all’attività dell'associazione, La quota del socio, o contributo associativo, è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

La quota sociale versata non è restituibile, né rivalutabile.

ARTICOLO 9

Il socio che commetta, entro o fuori dall'associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposto per l'espulsione.

 

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

Gli organi sociali sono:

1) l'Assemblea

2) il Presidente

3) il Vice Presidente

4) il Consiglio Direttivo

5) il Segretario

 

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

L'assemblea dei soci è organo sovrano. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 12

La convocazione dell'assemblea ordinaria annuale obbligatoria avverrà entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.

ARTICOLO 13

La convocazione dell'assemblea oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci ordinari effettivi, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

ARTICOLO 14

L'assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di apposito avviso all'albo dell'associazione presso la sede sociale e nelle eventuali sezioni periferiche, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

I soli soci residenti al di fuori della regione Lazio ed i soci pensionati saranno inoltre avvisati della convocazione delle assemblee tramite posta, fax, e-mail o altro idoneo sistema, sempre almeno 15 giorni prima delle riunioni.

ARTICOLO 15

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci effettivi ordinari,  purché  in regola col versamento della quota sociale. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.

ARTICOLO 16

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

ARTICOLO 17

Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti.

ARTICOLO 18

L'assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo con votazione segreta.

Tutte le altre deliberazioni risulteranno da votazioni palesi, per alzata di mano, per le quali vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, c.c.

Delle deliberazioni dell’assemblea, il Segretario dell'associazione o altra persona nominata dall'assemblea, redigerà un verbale che resterà affisso all'albo dell'associazione per i trenta giorni seguenti alla riunione.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a tredici membri, eletti con votazione segreta su liste aperte. Nel proprio ambito elegge il Presidente ed il Vice Presidente. Nomina anche il Segretario ed il Tesoriere (anche più d'uno), anche fuori dal proprio ambito. Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice.

ARTICOLO 20

In caso di dimissioni di un consigliere subentrerà il primo dei non eletti.

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 22

Sono compiti del Consiglio Direttivo;

a) deliberare sull'ammissione dei soci;

b) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 e 9 del presente statuto;

c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;

d) redigere il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo, da sottoporre all'assemblea e deliberare sull'entità delle quote associative annue;

e) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;

f) redigere i regolamenti per l'attività sociale;

g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;

h) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del Codice Civile.

 

CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 24

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza.

ARTICOLO 25

Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

ARTICOLO 26

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

ARTICOLO 27

Il Tesoriere (o i Tesorieri) cura l'amministrazione dell'associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione ed il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del consiglio direttivo.

 

PATRIMONIO

ARTICOLO 28

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che provengano a qualsiasi titolo;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

 

ENTRATE

ARTICOLO 29

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) dalle quote associative annuali;

b) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da privati, enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione) e da organizzazioni regionali o nazionali alle quali l'associazione eventualmente aderisse;

c) rendite del suo patrimonio;

In caso di scioglimento per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegua gli stessi scopi di solidarietà sociale o ai fini di pubblica utilità.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché gli eventuali fondi o riserve di capitale dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere distribuiti né ai soci né a terzi, neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione. L'esercizio sociale va dal l Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO 30

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 31

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo la procedura adottata da un conciliatore professionale indicato di comune accordo dalle parti.

ARTICOLO 32

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi che disciplinano le associazioni non riconosciute.

 

Informazioni aggiuntive

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